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ARDESIO DI VINO 2010
mostra/mercato enogastronomica

degustazioni, incontri e musica
per un week-end all'insegna del buon gusto
sabato 31 luglio e domenica 1 agosto
Sesta edizione dell'attesa rassegna enogastronomica; una
mostra/mercato all'aperto dove selezionati viticoltori e artigiani
del gusto provenienti da tutta Italia, propongono in assaggio e in
vendita i loro prodotti. Da non perdere: "Piccola scuola di cucina",
concerti, laboratori ludico - creativi per bambini e cene all'aperto
a base di prodotti tipici.
info: www.ardesiodivino.it
Mercoledi' 21 Luglio 2010

nasce al Caffè Letterario
il CIRCOLO PER LA DECRESCITA
FELICE
di Bergamo

alcuni dei soci fondatori, la sera
della nascita ufficiale del circolo
STATUTO DEL CIRCOLO MDF DI
BERGAMO
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
«
MOVIMENTO DECRESCITA FELICE CIRCOLO TERRITORIALE DI
BERGAMO»
Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
-
a) E’
costituita, ai sensi delle legge 383/00,
l’Associazione di promozione sociale denominata
«
MOVIMENTO
DECRESCITA FELICE CIRCOLO TERRITORIALE DI
BERGAMO»
che
persegue il fine esclusivo della solidarietà
sociale, umana, civile, culturale e di ricerca
etica.
-
b)
L’Associazione è apartitica ed aconfessionale;
essa non ammette discriminazioni di razza, di
sesso, di lingua, di religione e di ideologia
politica, si ispira nel proprio ordinamento
interno ai principi democratici e
all’uguaglianza dei soci e non persegue alcun
fine di lucro.
-
c) Il
trasferimento della sede non comporta modifica
statutaria se avviene all’interno dello stesso
comune; tuttavia dovrà comunicare in tempi brevi
la variazione a tutti gli enti pubblici.
-
d) Il
circolo territoriale di BERGAMO
con sede
in BERGAMO, via San Bernardino n. 53 c/o Il
Caffè Letterario,
pur nella sua autonomia organizzativa,
patrimoniale ed economica, aderisce
spontaneamente all’Associazione nazionale
Movimento per la Decrescita Felice.
-
e) La
durata dell’Associazione è illimitata, salvo
diversa disposizione dell’Assemblea
Straordinaria.
Art. 2 -
Principi della Decrescita Felice
La Decrescita
Felice è la proposta di un nuovo paradigma culturale
avente come scopo quello del miglioramento della
qualità della vita umana attraverso la riduzione di
fenomeni quali (a titolo esemplificativo e non
esaustivo):
-
- lo
sfruttamento delle risorse naturali;
-
- gli
sprechi, le inefficienze e gli usi impropri di
energia;
-
- la
produzione di merci;
-
- la
mercificazione dei beni;
-
- la
produzione dei rifiuti;
-
- la
specializzazione e la frammentazione del lavoro
ed in genere delle attività umane;
-
- il tempo
dedicato al lavoro retribuito;
-
- il ruolo
dei soggetti economici nella vita e nelle
decisioni delle comunità;
-
- la
separazione della cultura del come
(”tecnico-scientifica”) da quella del perché
(”umanistica”);
-
- la
mercificazione delle idee e dei saperi;
-
-
l’impatto ambientale dell’agire umano;
La Decrescita
Felice, inoltre, punta all’incremento di fenomeni
quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
-
-
l’autoproduzione e lo scambio non commerciale di
beni e servizi;
-
- il ruolo
sussidiario della produzione e dello scambio
mercantili, quale strumento di soddisfacimento
dei bisogni dell’uomo, rispetto ad altre forme
di organizzazione della vita delle comunità;
-
- la
produzione ed il consumo di alimenti biologici;
-
- le
filiere di produzione e di distribuzione corte e
gli acquisti collettivi;
-
- la
libera circolazione delle idee e dei saperi;
-
-
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
-
- la
tutela delle diversità (biologiche, culturali,
ecc…);
-
- la
salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente
(urbano, rurale, naturale);
-
- l’uso di
tecnologie e sistemi produttivi che ottimizzano
l’utilizzo delle risorse naturali ed
energetiche;
-
- la
durata della vita utile delle merci;
-
- le
tecniche e i saperi artigianali;
-
- la
finanza etica e l’economia no-profit;
-
- la
responsabilizzazione dei soggetti economici
rispetto alla produzione di esternalità
negative;
-
-
l’imprenditorialità attenta alla crescita umana
di coloro che lavorano nell’impresa e dei
fruitori dei prodotti che l’impresa produce;
-
-
l’accesso al lavoro, alla vita sociale, alla
fruizione di strumenti o servizi da parte di
coloro che oggi il mercato esclude;
-
- la
partecipazione, la convivialità, la fiducia
reciproca dell’agire umano nelle comunità di
appartenenza;
-
- la
solidarietà tra i popoli e tra le persone per la
costruzione di rapporti basati sul rispetto
della persona;
-
- la
trasmissione dei saperi e il confronto fra le
generazioni;
-
- il ruolo
della famiglia, comunque composta, come nucleo
di base della comunità e luogo naturale di
apprendimento dei valori non utilitaristici cui
la stessa etimologia del termine (comunità =
“cum munus” - “condono”) fa riferimento;
-
- le
comunità locali con economie autocentrate
Art. 3 -
Finalità
L’Associazione
persegue le seguenti finalità:
-
a)
Promuove e diffonde in ogni ambito della società
i principi della Decrescita Felice.
-
b)
Promuove e favorisce - in accordo con i principi
della Decrescita Felice - tematiche quali: la
sostenibilità ambientale, sanità e salute dei
cittadini, la centralità della persona e della
famiglia nella società, la trasmissione della
cultura e dei saperi, l’economia etica, il mondo
del non profit.
-
c)
Promuove forme di convivialità, aggregazione,
solidarietà e auto mutuo aiuto tra i propri soci
in uno spirito di valorizzazione delle diversità
culturali e razziali.
-
d)
Incentiva, valorizza e sostiene le proposte e le
idee dei propri associati in accordo con i
principi e le finalità associative.
-
e)
Promuove e sostiene relazioni costruttive e
sinergiche con altre Realtà associative,
culturali, cooperative, esperienziali, di
volontariato, di rete di acquisto solidale e
sostenibile, di impegno civico, già esistenti
nel territorio bergamasco, considerando il
confronto delle idee e delle sensibilità e la
pratica di azioni di rete quali elementi
arricchenti del perseguimento stesso delle
proprie finalità.
Art. 4 -
Attività
-
a)
L’Associazione, intende raggiungere il proprio
scopo sociale con le seguenti modalità:
-
-
attivazione di un orto sociale, urbano,
culturale e di rete attraverso la coltivazione
(come minimo secondo tecniche di coltura
biologica, eventualmente anche sperimentando
tecniche di coltura biodinamica, sinergica e/o
di permacoltura), da parte dei Soci, anche in
collaborazione / condivisione con altre Persone,
singole e/o appartenenti alle Realtà di cui
all’art. 3, lett. e, di un appezzamento di terra
nell’area e/o intorno all’area della città di
Bergamo unitamente alla promozione di eventi
culturali, esperienziali, formativi ed auto
formativi connessi ai temi della Decrescita
Felice, della cultura, rispetto e promozione del
territorio locale, a partire dalle aree agricole
e, più in generale, delle aree verdi non ancora
urbanizzate;
-
- ricerche
e studi, anche ricorrendo alla pubblicazione di
libri o riviste;
-
-
convegni, mostre, seminari e campagne di
comunicazione e informazione;
-
- attività
di informazione e sensibilizzazione di
Cittadini, Enti Pubblici o altri Soggetti del
Terzo Settore;
-
-
attivazione di corsi di autoformazione anche a
carattere pratico indirizzati verso la
cittadinanza, ma in maniera prioritaria e
prevalente verso i propri associati;
-
- la
promozione di rapporti collaborativi diretti e
di scambio fra i Soci, di informazioni, di beni
o servizi coerenti con lo scopo sociale;
-
-
promozione di attività volte a migliorare la
qualità della vita dei propri associati come
l’istituzione di gruppi di acquisto solidale,
forme di co-housing e banca del tempo;
-
-
l’associazione, attraverso la politica de “Il
SAPER FARE” che si basa sul recupero di preziose
capacità pratiche in grado di ottenere un
notevole risparmio economico, attivazione di
corsi relativamente all’autoproduzione,
autocostruzione e piccola riparazione;
-
-
l’associazione mediante specifiche deliberazioni
può somministrare alimenti e bevande in
occasioni di manifestazioni ai sensi dell’art.
31 comma 2 della legge 383/2000;
-
- raccolte
pubbliche occasionali di fondi.
-
b)
L’Associazione, nello svolgere le suddette
attività, si avvale in maniera prevalente del
lavoro spontaneo e gratuito dei propri aderenti,
ricorrendo solo in caso di necessità a
prestazioni di lavoro dipendente e/o
subordinato, anche ricorrendo ai propri soci.
-
c)
L’Associazione si riserva la facoltà di aderire
ad altre associazioni, consorzi o altri
organismi per perseguire in forme associate più
complesse lo scopo sociale.
-
d)
L’Associazione non è un partito, pertanto non
parteciperà direttamente ad elezioni nazionali
ed europee di nessun genere.
Art. 5 - Conseguimento della qualifica di socio
-
a) Possono essere soci dell’Associazione tutte
le persone fisiche che condividano le finalità
dell’Associazione, che si impegnino al rispetto
del presente statuto, di eventuali regolamenti e
delle delibere degli organi sociali e che
intendano dare il proprio apporto effettivo e
concreto, secondo autonomia e responsabilità,
allo svolgimento delle attività sociali.
-
b) Non è ammessa la possibilità di associarsi da
parte di altro tipo di soggetti di natura
giuridica siano essi appartenenti al mondo del
profit o del non profit.
-
c) L’ammissione come socio dell’Associazione
Movimento della Decrescita Felice - circolo
territoriale di BERGAMO
comporta automaticamente la qualifica di socio
del Movimento della Decrescita Felice nazionale
e quindi, di godere di tutti i benefici che
l’Associazione dispone per i propri associati.
-
d) Non viene fatta alcuna discriminazione
etnica, religiosa, culturale, di genere o
orientamento sessuale.
-
e) Gli aspiranti soci dell’Associazione dovranno
inviare richiesta scritta al Consiglio
Direttivo, il quale valuterà la proposta e
deciderà in merito all’ammissione. L’eventuale
comunicazione di rigetto sarà in ogni caso
motivata.
Art. 6 - Diritti e doveri dei soci
-
a) I soci hanno diritto di voto in Assemblea, di
eleggere gli organi sociali e di essere eletti
negli stessi.
-
b) Tutti i soci hanno i diritti di informazione
e di controllo stabiliti dalle leggi e dal
presente statuto, compreso l’accesso ai
documenti e delibere.
-
c) Tutti i soci hanno l’obbligo di versare la
quota associativa ed eventuali contribuiti
straordinari secondo quanto stabilito
dall’Assemblea; la quota sociale è
intrasmissibile e non potrà essere in alcun modo
rimborsati, nemmeno in caso di recesso
dall’Associazione.
-
d) I soci hanno il diritto a vedersi rimborsare
le spese effettuate per attività svolte per
conto dell’Associazione, solo se documentate,
nei limiti e modalità stabilite dall’Assemblea e
mai in maniera forfettaria.
-
e) Gli associati sono tenuti ad osservare le
disposizioni statutarie e regolamentari, nonché
le direttive e le deliberazioni che nell’ambito
delle disposizioni medesime sono emanate dagli
organi dell’Associazione.
-
f) Il comportamento del socio verso gli altri
aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve
essere animato da spirito di solidarietà ed
attuato con correttezza, buona fede, onestà,
probità e rigore morale, nel rispetto del
presente statuto e delle linee programmatiche
emanate.
-
g) Tutti i soci e i loro dati personali nonché i
recapiti, vengono inseriti nel Libro Soci
redatto dal Segretario.
Art. 7 - Perdita della qualifica di socio
-
a) La qualità di socio si perde per decesso,
mancato pagamento della quota sociale,
dimissioni volontarie, espulsione da parte del
Consiglio Direttivo.
-
b) In caso di dimissioni volontarie il socio è
tenuto a inviare una comunicazione scritta al
Consiglio direttivo; tale recesso avrà
decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per
il pagamento della quota sociale per l’anno in
corso.
-
c) il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione
di un associato nei casi di gravi comportamenti
in contrasto con lo statuto e i principi
dell’Associazione, atteggiamenti volutamente
volti al danneggiamento dell’Associazione,
inosservanza alle delibere e regolamenti
associativi, atteggiamenti di aperta ostilità
nei confronti di altri associati.
-
d) La delibera di espulsione ha effetto
immediato e viene inviata in forma scritta
all’interessato; questi, che comunque deve aver
potuto esprimere le sue ragioni prima della
delibera, può richiedere di fare ricorso in
Assemblea in forma straordinaria oppure nella
prima Assemblea ordinaria dei soci in programma.
Il voto a maggioranza dei soci ribalta la
decisione del Consiglio Direttivo.
Art. 8 - Risorse economiche
-
a) L’Associazione trae le proprie risorse
finanziarie da:
-
- quote sociali ed eventuali contribuiti
straordinari nella misura stabilita annualmente
dall’Assemblea
-
- donazioni ed erogazioni liberali
-
- lasciti testamentari
-
- entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati
-
- contributi da parte di enti pubblici o privati
-
- contributi dell’Unione europea e di organismi
internazionali
-
- bandi di finanziamento
-
- entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento, quali
feste e sottoscrizioni anche a premi
-
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli
associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali
-
- altre entrate compatibili con le finalità
sociali dell’associazionismo di promozione
sociale.
-
b) Il patrimonio dell’Associazione è costituito
dai beni mobili ed immobili pervenuti
all’Associazione a qualsiasi titolo. Il
patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi
forma deve essere destinato esclusivamente ai
fini e per le attività istituzionali previste
dallo Statuto.
-
c) Le entrate dell’Associazione devono sempre
essere utilizzate, nel rispetto del presente
statuto, per il raggiungimento delle finalità
associative.
-
d) L’insieme di tutti i beni mobili e immobili e
della liquidità costituiscono il patrimonio
dell’Associazione.
-
e) I proventi delle attività, gli utili e avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
non possono essere distribuiti, neanche in modo
indiretto, bensì utilizzati per lo svolgimento
delle attività istituzionali ed il
raggiungimento dei fini perseguiti dalla
Associazione.
-
f) In caso di cessazione di attività
dell’Associazione, l’intero patrimonio sarà
destinato a un’altra Associazione di promozione
sociale di cui vengono condivise le finalità o a
fini di pubblica utilità e salvo diversa
destinazione imposta per legge.
Art. 9 - Gli Organi Sociali
Sono organi sociali dell’Associazione:
- l’assemblea dei soci,
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.
Art. 10 - L’Assemblea dei Soci
-
a) L’assemblea è il massimo organo deliberativo
dell’Associazione dove prendono parte tutti gli
associati.
-
b) Tutti i soci in regola con il pagamento della
quota sociale hanno diritto di voto.
-
c) E’ possibile anche il voto con delega,
tuttavia ogni socio non può ricevere più di una
delega; spetta al Presidente assicurarsi della
validità delle deleghe.
-
d) Le deliberazioni dell’Assemblea in prima
convocazione sono prese a maggioranza di voti e
con la presenza fisica o per delega di almeno la
metà degli associati. In seconda convocazione le
deliberazioni sono valide a maggioranza
qualunque sia il numero degli intervenuti.
-
e) Nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non hanno
diritto voto.
-
f) L’Assemblea può essere convocata in forma
ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria
quella convocata per la modifica dello statuto e
lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria
in tutti gli altri casi.
-
g) L’assemblea viene convocata dal Presidente
con comunicazione per mezzo fax oppure e-mail
oppure sms oppure via posta ordinaria. Nella
convocazione dovranno essere specificati
l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora
dell’adunanza della prima che della seconda
eventuale convocazione.
-
h) Nel caso, in prima convocazione, non sia
presente almeno la metà degli aventi diritto di
voto - di persona o in delega - si procederà
alla seconda convocazione, che non può avvenire
a meno di 24 ore dalla prima.
-
i) L’assemblea è presieduta dal Presidente
dell’Associazione o in sua assenza dal
Vice-Presidente o dal consigliere più anziano di
età.
-
j) Le funzioni di Segretario sono svolte dal
segretario dell’Associazione o in caso di suo
impedimento da persona, nominata dall’Assemblea;
al Segretario spetta la redazione del verbale
che verrà controfirmato dal Presidente.
Art. 11 - L’Assemblea dei soci ordinaria
a) L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza della metà più
uno degli associati aderenti, aventi diritto di
voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il
numero degli associati intervenuti o rappresentati.
b) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide
quando vengono approvate dalla metà più uno degli
associati presenti o rappresentati.
c) L’ Assemblea ordinaria viene convocata una volta
l’anno entro il mese di aprile.
d) L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo dell’anno
precedente e del bilancio preventivo per l’anno in
corso, stabilisce o modifica le quote sociali degli
aderenti, permette ai soci di esprimere idee e
proposte sulle attività e in generale le scelte
strategiche dell’Associazione. Alla normale scadenza
delle cariche associative, viene eletto il
Presidente e i membri del Consiglio Direttivo,
secondo le modalità stabilite dalla stessa
Assemblea.
- approva il bilancio preventivo, il conto
consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti il Presidente e
i membri del Consiglio Direttivo e ne approva il
numero;
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- ratifica la sostituzione dei membri del
Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o
deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo
attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l’eventuale regolamento e le sue
variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e
sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull’esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti
al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva i rimborsi massimi previsti per i
membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per
i soci, qualora svolgano funzioni di interesse
generale per l’Associazione. Tali spese devono
essere opportunamente documentate;
- approva l’ammontare dei compensi per le
eventuali prestazioni d’opera che si rendano
necessarie ai fini della realizzazione degli impegni
dell’Associazione.
Art. 12 - L’Assemblea dei soci straordinaria
L’assemblea
straordinaria dei soci:
-
- approva eventuali modifiche allo statuto con
la presenza, in proprio o per delega, di almeno
2/3 dei soci e con decisione deliberata a
maggioranza dei presenti.
-
- può deliberare lo scioglimento
dell’Associazione secondo le modalità di cui
all’art. 20 con una maggioranza di almeno i 3/4
dei presenti e di almeno la presenza della
maggioranza dei soci aventi diritto al voto di
persona o attraverso delega, oltre al parere
favorevole del Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Consiglio Direttivo
-
a) Il Consiglio Direttivo è composto da un
numero di membri non inferiore a tre e non
superiore a undici, incluso il Presidente che è
eletto direttamente dall’assemblea.
-
b) I membri del Consiglio Direttivo - detti
anche Consiglieri - durano in carica 1 anno e
sono rieleggibili fino a un massimo di tre
mandati consecutivi,
salvo il caso in cui non si presentino nuove
candidature per il totale o parziale rinnovo del
Direttivo: in questo caso l’Assemblea può
rieleggere i componenti uscenti.
-
c) Tutte le cariche associative sono ricoperte a
titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere
rimborsate le spese effettivamente sostenute e
rendicontate relativamente allo svolgimento
degli incarichi e delle attività per conto
dell’Associazione, entro il massimo stabilito
dall’Assemblea.
-
d) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi
membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il
Segretario.
-
e) La carica di Vice Presidente è compatibile
con quella di Tesoriere o Segretario.
-
f) L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo,
determinando di volta in volta il numero dei
componenti.
-
g) Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- attuare le direttive generali stabilite
dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta
al conseguimento degli scopi sociali.
- assumere tutti i provvedimenti necessari per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria,
l’organizzazione e il funzionamento
dell’Associazione;
- redigere e presentare all’Assemblea il bilancio
preventivo, il conto consuntivo e la relazione sulla
attività;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e
sottoporre all’Assemblea le proposte di esclusione
dei soci
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea le
quote sociali annue per gli associati e gli
eventuali contributi straordinari;
- varare un eventuale regolamento interno su
aspetti non affrontati nello statuto
- l’assunzione eventuale di personale dipendente;
- vigilare sulle strutture e sui servizi
dell’Associazione;
- se del caso, istituire e regolamentare eventuali
comitati operativi, tecnici e scientifici
determinandone la durata, le modalità di
funzionamento, gli obiettivi ed i compensi;
- compiere tutti gli atti di ordinaria
amministrazione che non spettano all’Assemblea dei
soci.
-
h) Se vengono a mancare uno o più consiglieri,
il Consiglio direttivo provvede a sostituirli
nominando al loro posto il socio o i soci che
nell’ultima elezione assembleare seguono nella
graduatoria della votazione; in ogni caso i
nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che
sono in carica all’atto della loro nomina.
-
i) Se vengono a mancare i consiglieri in numero
superiore alla metà, il Presidente deve
convocare l’assemblea per nuove elezioni.
-
j) Il Consiglio direttivo si raduna su invito
del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra
l’opportunità, oppure quando ne facciano
richiesta scritta almeno due membri del
Consiglio stesso.
-
k) Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà
essere invitato alle riunioni almeno tre giorni
prima attraverso una comunicazione per mezzo di
posta ordinaria, via fax o per posta
elettronica, che dovrà indicare gli argomenti
posti all’ordine del giorno.
-
l) Per la validità della riunione del Consiglio
Direttivo è necessaria la presenza della
maggioranza dei membri dello stesso.
-
m) La riunione è presieduta dal Presidente
dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal
Vice-Presidente o in assenza di quest’ultimo dal
Consigliere più anziano.
-
n) Le funzioni di segretario sono svolte dal
Segretario dell’Associazione o in casi di sua
assenza o impedimento da persona designata da
chi presiede la riunione.
-
o) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di
voti; in caso di parità la deliberazione è
nulla.
-
p) Delle deliberazioni stesse sarà redatto
verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 14 - Il Tesoriere
-
a) Al Tesoriere spetta il compito di tenere e
aggiornare i libri contabili e di predisporre il
bilancio dell’Associazione.
-
b) Il Tesoriere è eletto tra i membri del
Consiglio Direttivo, la sua carica decade
contestualmente alla scadenza del mandato del
Consiglio Direttivo stesso.
-
c) Salvo diversa indicazione del Consiglio
Direttivo, il Tesoriere è l’unico ad avere il
potere di firma sul conto corrente
dell’Associazione oltre al Presidente.
Art. 15 - Il Segretario
Al Segretario spetta il compito di tenere e
aggiornare i libri verbali e il Libro soci nonché
quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue
funzioni il Presidente.
Art. 16 - Il Presidente
-
a) Il Presidente è eletto dall’assemblea e dura
in carica un anno anni ed è rieleggibile fino a
un massimo di tre mandati consecutivi. La prima
nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
-
b) Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’Associazione nei confronti dei terzi e
presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea dei soci.
-
c) Il Presidente assume nell’interesse
dell’Associazione tutti i provvedimenti,
ancorché, ricadenti nella competenza del
Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi
d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso
in occasione della prima adunanza utile.
-
d) Il Presidente ha i poteri della normale
gestione ordinaria dell’Associazione e gli
potranno essere delegati altresì eventuali
poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di
delegargli, anche di straordinaria
amministrazione
-
e) Il Presidente ha potere di firma sul conto
corrente dell’Associazione.
-
f) Per i casi d’indisponibilità. ovvero
d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del
Presidente. lo stesso è sostituito dal
Vice-Presidente o, in assenza di quest’ultimo,
dal consigliere più anziano.
Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri
-
a) L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno,
può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero
massimo di tre, da scegliere tra persone non
socie dell’Associazione, ma di indubbia
imparzialità per deliberare sulla risoluzione di
controversie che possano sorgere tra i soci, in
merito a questioni interpretative rispetto allo
Statuto, regolamenti e delibere associative.
-
b) Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre
anni. I membri sono sempre rieleggibili.
-
c) Qualunque socio può interpellare in qualsiasi
momento il Collegio dei Probiviri, il quale
entro 60 giorni invia la propria decisione in
forma scritta al Consiglio Direttivo, al quale è
demandato il compito di applicarla.
Art. 18 - Rapporti con l’Associazione Movimento per
la Decrescita Felice Nazionale
-
a) Al fine di raggiungere i propri obiettivi,
l’Associazione aderisce al Movimento per la
Decrescita Felice Nazionale C.F. 04189070263,
previa accettazione di questi della domanda
secondo le proprie procedure statutarie.
-
b) L’Associazione socia del Movimento della
Decrescita Felice Nazionale può utilizzare il
nome e il logo del Movimento per la Decrescita
Felice.
-
c) L’Associazione elegge i delegati per
l’assemblea del Movimento per la Decrescita
Felice Nazionale.
Art. 19 - Esercizio Sociale e bilancio
-
a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31
dicembre di ogni anno e con la chiusura
dell’esercizio verrà formato il bilancio che
dovrà essere presentato all’Assemblea per
l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
-
b) Sarà cura del Consiglio Direttivo redigere il
bilancio preventivo, il conto consuntivo e la
relazione delle attività da sottoporre
all’Assemblea dei soci.
-
c) Il bilancio sarà depositato presso la sede
sociale e deve essere consultabile da tutti gli
associati.
Art. 20 - Scioglimento
-
a) Per deliberare lo scioglimento
dell’Associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre una delibera dell’Assemblea
Straordinaria approvata con il voto favorevole
di ¾ dei soci aventi diritto.
-
b) L’assemblea che delibera lo scioglimento
dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e
delibera sulla destinazione del patrimonio che
residua dalla liquidazione stessa.
-
c) La devoluzione del patrimonio residuo sarà
effettuata a favore di altra Associazione di
promozione sociale con finalità similari o ai
fini di pubblica utilità salvo diversa
destinazione imposta per legge.
Art. 21 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente
Statuto, si applicano le disposizioni di legge
vigenti
e in particolare la L.383/2000 recante la disciplina
delle Associazioni di promozione sociale e delle
corrispondenti leggi regionali.
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